Partiamo con il definire il termine GSA: Gestione Sicurezza Antincendio
Questa norma è a tutt’oggi molto trascurata dagli amministratori di condominio anche a causa del lungo periodo Covid-19 che non ha consentito di tenere assemblee di persona.
Con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sul tema della Gestione Sicurezza Antincendio in condominio.
Non diversamente da quanto previsto per le attività normate dal DPR 151/2011 anche per i condomini è stata prevista una norma specifica per garantire la sicurezza in caso di incendi.
Il D.M. 25 gennaio 2019 introduce delle importanti modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Il decreto si compone di un allegato che suddivide i condomini in quattro “categorie” per mezzo di Livelli di Prestazione (LP) e precisamente:
I L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito
indicato:
– L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m);
– L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
– L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
– L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);
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